Cassazione – Sezione prima civile – ordinanza 26 febbraio-17 luglio 2004, n.
13298
Presidente Delli Priscoli – Relatore Luccioli
Pm Carestia – conforme – ricorrente Cusan ed altri
Rileva in
fatto
Con sentenza del 24 maggio-4 giugno
2002 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 6-8
giugno 2001 del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda dei
coniugi Luigi Fazzo ed Alessandra Cusan, diretta ad ottenere la
rettificazione dell’atto di nascita della propria figlia minore Maddalena
Fazzo nel senso che le fosse imposto il cognome materno in luogo di quello
del padre, risultante dall’atto formato dal competente ufficiale dello stato
civile, in contrasto con la volontà espressa dal padre al momento della
dichiarazione di nascita.
La Corte territoriale ha osservato che il silenzio del Legislatore della
riforma del diritto di famiglia in ordine al cognome dei figli legittimi,
pur a fronte della modifica dell’articolo 144 Cc relativo al cognome della
moglie, consentiva di desumere la persistente validità di una norma
consuetudinaria saldamente radicata nella coscienza e nella percezione della
collettività; che neppure in sede di riforma dell’ordinamento dello stato
civile il Legislatore aveva ritenuto necessario inserire una previsione
esplicita sul punto, nonostante avesse fatto oggetto di innovativa
regolamentazione talune problematiche afferenti il cognome; che anche la
Corte costituzionale aveva in più occasioni affermato che la mancata
previsione della facoltà per la madre di trasmettere il proprio cognome ai
figli legittimi non si pone in contrasto né con l’articolo 3 né con
l’articolo 29 Costituzione ed aveva al tempo stesso rilevato che
l’opportunità di introdurre un diverso sistema di determinazione del
cognome, ugualmente idoneo a salvaguardare il principio dell’unità familiare
senza comprimere quello dell’uguaglianza dei coniugi, va ricondotta alla
competenza esclusiva del Legislatore; che in adesione a tale orientamento
erano stati presentati in Parlamento numerosi progetti di legge, alcuni dei
quali tuttora all’esame del Senato o della Camera; che infine nell’attuale
assetto normativo il consentire, a mera richiesta dei coniugi genitori, la
disapplicazione della norma consuetudinaria in discorso comporterebbe
riflessi negativi in ordine all’interesse della prole minorenne, potendo
questa essere individuata, proprio in forza dell’attribuzione, del solo
cognome materno, come prole naturale, e non legittima.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Alessandra Cusan
e Luigi Fazzo formulando articolate censure. Essi in particolare deducono
che la Corte di appello, nel ritenere l’esistenza di una consuetudine circa
l’attribuzione al figlio del cognome paterno, non ha esaminato la ricorrenza
delle condizioni perché un uso siffatto possa assumere quel valore
normativo, come fonte del diritto, che ne giustifichi l’applicazione con
forza di legge. Osservano che il principio fondamentale di parità dettato
dall’articolo 3 Costituzione, l’altro principio fondamentale di eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell’unità familiare, sancito dall’articolo 29 Costituzione, il
disposto dell’articolo 143, 1° comma Cc, secondo il quale con il matrimonio
il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri, nonché, sul piano delle norme sopranazionali, le chiare indicazioni
contenute nel preambolo e negli articoli 2 e 16 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, nonché l’articolo 14
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, l’articolo 3, n. 21 del Trattato istitutivo della
Comunità europea, ed ancora la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma
di discriminazione nei confronti della donna adottata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, ratificata in Italia con
legge 132/85, ed in particolare il suo articolo 16 lettera g), che impone
agli Stati parte di assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla
moglie, compresa la scelta del cognome, non consentono di attribuire alla
prassi in discorso carattere normativo. Rilevano ancora che la sentenza
impugnata, nel disattendere la tesi degli appellanti secondo la quale la
disparità di trattamento dei coniugi in relazione al cognome del figlio
incorre nel divieto di discriminazione e costituisce una deroga al principio
di parità non giustificata nelle leggi, ha errato nel ritenere operante
nella fattispecie in esame la riserva di deroga al principio di parità
contenuta nel capoverso dell’articolo 29 Costituzione, non configurandosi
alcun attentato all’unità familiare per effetto dell’attribuzione del
cognome materno, anziché di quello paterno, sulla base di una concorde
volontà dei coniugi.
Considera in diritto
Come ha posto in evidenza la sentenza
impugnata, non esiste nel nostro ordinamento una specifica disposizione
diretta ad attribuire ai figli legittimi il cognome paterno. La norma di cui
all’articolo 6 Cc, che sancisce il diritto di ognuno ad un nome sin dalla
nascita ed anche oltre la morte, esprime un preciso favore alla certezza ed
alla stabilità del nome, nel binomio comprensivo del cognome (comma 2),
anche in relazione al concorrente interesse pubblico alla certezza degli
status ed alla corretta individuazione delle persone, ma non detta alcuna
regola in ordine alla sua acquisizione.
Che il diritto al nome, indicato anche nell’articolo 22 Costituzione come
bene oggetto di autonomo diritto, si qualifichi come diritto insopprimibile
della persona, nella sua specifica attitudine a delinearne l’identità, sia
nella sua dimensione individuale che nella sua proiezione esterna,
costituisce un dato da tempo acquisito nella giurisprudenza e nella dottrina
civilistica: tale impostazione è chiaramente espressa nelle sentenze della
Corte costituzionale 13/1994, 297/96 e 120/01, che hanno affermato il
diritto di ogni persona a conservare il cognome che sia divenuto autonomo
segno distintivo della sua identità, così mantenendo attraverso il cognome
l’identità fino ad allora posseduta, anche quando siano sopravvenuti eventi
tali da comportare il cambiamento di quel cognome.
La normativa codicistica vigente prima della riforma del diritto di
famiglia, nel regolare soltanto, nell’ambito della famiglia legittima, il
cognome della moglie, disponeva all’articolo 144 Cc, in piena coerenza con
il riconoscimento al marito ‑ nella stessa norma sancito ‑ della qualità di
capo della famiglia, che la moglie ne assumesse il cognome, così chiaramente
ponendo il cognome dell’uomo quale elemento identificativo del nucleo
familiare.
La legge di riforma 151/75 ha sostituito tale disposizione con l’articolo
143bis Cc, ai sensi del quale la moglie aggiunge al proprio cognome
quello del marito. Nonostante l’apparente incisività della nuova
formulazione, essa deve considerarsi di modesto spessore, e comunque non
decisiva ai fini del problema qui in esame, tenuto conto da un lato che
anche nel vigore della precedente normativa la giurisprudenza di questa
Suprema corte aveva ravvisato il diritto della moglie a conservare il
proprio cognome, aggiungendo ad esso quello del marito (v. Cassazione
1692/61), considerato d’altro lato che anche la disposizione novellata
evidenzia, sia pure in termini attenuati rispetto al passato, l’opzione del
Legislatore verso il cognome del marito come identificativo della nuova
famiglia costituita, in quanto unico cognome comune, così rimarcando una
posizione di evidente disparità tra i coniugi.
Del tutto coerente con tale disciplina è l’articolo 5 comma 2 della legge
sul divorzio, nel testo riformato dalla legge 74/1987, il quale dispone che
con lo scioglimento del vincolo la moglie perde il cognome che aveva
aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, salva la facoltà, prevista dal
comma successivo, di conservare il cognome del marito, quando sussista un
interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
Quanto al cognome dei figli legittimi, se l’assunzione di quello paterno si
configurava nella vigenza delle disposizioni codicistiche tanto aderente al
modello tradizionale di famiglia incentrato sull’autorità del marito/padre,
da far apparire superflua una specifica previsione normativa, nel sistema
delineato dalla legge di riforma del 1975, ampiamente ispirata a principi di
parità e di pari dignità tra i coniugi, la mancanza di una norma espressa
appare assai meno giustificata, e può trovare ragione soltanto nella forza
di radicati condizionamenti culturali in ordine alla differenza di ruoli e
di poteri all’interno del nucleo familiare, che hanno consentito di
privilegiare da tempo immemorabile anche in sede ereditaria la linea
maschile attraverso il perpetuarsi del cognome paterno.
Ed anche il recente Dpr 396/00, che detta il regolamento per la revisione e
la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, non contiene alcuna
specifica disposizione circa l’assunzione del cognome da parte del figlio
legittimo, prevedendo all’articolo 29, n. 2, in relazione alla formazione
dell’atto di nascita, che l’ufficiale dello stato civile indichi nell’atto
stesso (tra l’altro) le generalità del padre e della madre.
E tuttavia ritiene il Collegio che una norma nel senso indicato sia
chiaramente desumibile dal sistema, in quanto presupposta da una serie di
disposizioni regolatrici di fattispecie diverse.
Ed invero l’articolo 237 Cc pone tra gli elementi costitutivi del possesso
di stato il fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del padre
che pretende di avere.
L’articolo 262 Cc, in materia di riconoscimento del figlio naturale, dispone
al primo comma elle il riconoscimento contestuale da parte di entrambi i
genitori comporta che il figlio assuma il cognome del padre, in ragione di
una evidente equiparazione della prole naturale riconosciuta alla prole
legittima. Ed anche il secondo comma dell’articolo 262 Cc, ai sensi del
quale in caso di successivo riconoscimento del padre o successivo
accertamento della paternità il figlio può assumere il cognome del padre,
aggiungendolo o sostituendolo a quello materno, sottende chiaramente, pur
dopo l’intervento additivo della Corte costituzionale con la sentenza
297/96, una più forte rilevanza del cognome paterno.
Inoltre l’articolo 299 Cc in tema di adozione di maggiorenni prevede al
terzo comma che se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il
cognome del marito, ancora una volta nello spirito della piena equiparazione
della posizione del figlio adottivo a quella del figlio legittimo.
Analogamente, una norma attributiva al figlio legittimo del cognome paterno
appariva presupposta dalla disposizione di cui all’articolo 72 comma 1 del
Rd 1238/39, che vietava di imporre al bambino lo stesso prenome del padre
vivente, all’evidente scopo di evitare omonimie per avere essi già il
medesimo cognome, così come è chiaramente sottintesa dal corrispondente
articolo 34,n. 1, del Dpr 396/00, nonché dall’articolo 33, n.1 del citato
Dpr, che attribuisce al figlio legittimato (salva l’opzione esercitabile dal
soggetto maggiorenne) il cognome del padre.
Da tali pur eterogenee previsioni si desume l’immanenza di una norma che non
ha trovato corpo in una disposizione espressa, ma che è pur presente nel
sistema e lo completa, della cui vigenza e forza imperativa non vi è ragione
di dubitare. Sulla base di tale norma, che certamente si configura come
traduzione mi regola dello Stato di un’usanza consolidata nel tempo, il
cognome del figlio legittimo non si trasmette dal padre al figlio, ma si
estende ipso iure da quello a questo.
L’individuazione di una norma siffatta, nella necessaria correlazione con il
disposto dell’articolo 6 Cc, il quale riconosce il diritto di ogni persona
al nome che le è per legge attribuito, induce a dissentire dall’opinione
espressa nella sentenza impugnata, sostenuta anche da parte della dottrina,
che ravvisa il fondamento della attribuzione al figlio legittimo del cognome
paterno in una consuetudine. È peraltro appena il caso di ricordare che la
consuetudine, quale strumento di formazione spontanea del diritto, postula
una reiterazione e continuità di comportamenti conformi ad una medesima
regola da parte della generalità dei consociati nella convinzione della loro
doverosità: tali elementi non sono certamente riscontrabili nella vicenda
dell’attribuzione del cognome paterno, segnata da un’attività vincolata
dell’ufficiale dello stato civile, a fronte della quale la volontà ed il
convincimento dei singoli dichiaranti non trovano alcuno spazio.
Va altresì rilevato che una consuetudine nel senso indicato, ove
ravvisabile, dovrebbe considerarsi contra legem, per il suo evidente
contrasto con le norme del 1975 che delineano su basi paritarie il nuovo
modello di famiglia e con i principi costituzionali di riferimento, e
sarebbe quindi suscettibile di disapplicazione diretta da parte del giudice,
atteso che, come è noto, l’indagine sulla legittimità di norme
consuetudinarie, alla stregua dei precetti costituzionali e dei principi
generali dell’ordinamento, spetta all’autorità giudiziaria che sia chiamata
a farne applicazione, non rientrando dette norme tra le leggi o gli alti
aventi forza di legge, per i quali è devoluto il giudizio di legittimità
alla Corte costituzionale.
Tanto ritenuto in diritto, ritiene il Collegio di dover sollevare di ufficio
la questione di legittimità costituzionale della norma così individuata. in
quanto non consente che i coniugi possano scegliere concordemente il cognome
da attribuire ai figli, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 29, comma 2,
Costituzione.
La questione è certamente rilevante nel presente giudizio, atteso che
l’applicazione della norma di cui si sospetta la incostituzionalità
comporterebbe inevitabilmente la negazione della pretesa fatta valere dagli
attori, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad
attribuire alla figlia, per loro concorde volontà, il cognome materno.
Non ignora questa Corte che il giudice della legittimità delle leggi si è
già espresso al riguardo, dichiarando in due occasioni, con le ordinanze 176
e 586/88, manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale (nella prima pronuncia) degli articoli 71, 72 e 73 del Rd
1238/39, nonché (nella seconda pronuncia) degli articoli 73 del Rd 1238/39,
6, 143bis, 236, 237, comma 2, e 262 comma 2, Cc, nella parte in cui
non prevedono la facoltà dei genitori di determinare il cognome del proprio
figlio legittimo mediante l’imposizione di entrambi i loro cognomi, né il
diritto di quest’ultimo di assumere anche il cognome materno: in tali
pronunce la Corte costituzionale ha rilevato che l’interesse alla
conservazione dell’unità familiare tutelato dall’articolo 29, comma 2,
Costituzione sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati
dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell’atto costitutivo
della famiglia, così da essere non già imposto dai genitori ai figli, ma
esteso ope legis, ed al tempo stesso ha riconosciuto come del tutto
compatibile con il quadro costituzionale, ed anzi maggiormente aderente
all’evoluzione della coscienza sociale, una sostituzione della regola
vigente con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi
ed idoneo a conciliare i due principi sanciti dall’articolo 29 Costituzione,
ma ha ritenuto che tale innovazione normativa, anche per la pluralità delle
soluzioni adottabili, appartenga alla esclusiva competenza del conditor
iuris.
È altresì noto alla Corte che varie iniziative parlamentari dirette a
modificare il sistema attuale così da renderlo corrispondente al canone
fondamentale di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e da rafforzare
il principio di libertà all’interno del nucleo familiare sono state in
passato e sono tuttora all’esame del Parlamento.
E tuttavia ritiene il Collegio che il lungo periodo trascorso dalle
richiamate pronunce della Corte costituzionale, il maturarsi di una diversa
sensibilità nella collettività e di diversi valori di riferimento, connessi
alle profonde trasformazioni sociali frattanto intervenute, nonché gli
impegni imposti da convenzioni internazionali e le sollecitazioni
provenienti dalle istituzioni comunitarie richiedano una rinnovata
valutazione della conformità della norma denunciata agli articoli 2, 3 e 29,
comma 2, Costituzione.
Più specificamente va ricordato, in relazione ai profili da ultimo
richiamati, che la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione nel confronti della donna adottata a New York il 18 dicembre
1979, ratificata in Italia con legge 132/85, all’articolo 16 ha impegnato
gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la
discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti
dal matrimonio e nei . rapporti familiari, ed in particolare ad assicurare,
in condizioni di parità con gli uomini, lettera g) gli stessi diritti
personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, e che con
le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 il Consiglio d’europa,
affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e
uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il
principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, ha raccomandato
agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre
nell’attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena
eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome
comune ai due partners, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale
per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio.
Non manifestamente infondata appare la questione di illegittimità della
norma in esame per contrasto con l’articolo 2 Costituzione, ai sensi del
quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità. Si tratta, come è noto, di norma immediatamente precettiva, che
non costituisce mera sintesi dei diritti espressamente tutelati dalla carta
costituzionale e dalle disposizioni del Cc, ma si pone come clausola aperta
ad altre libertà e ad altri valori emergenti nel tessuto sociale. La sua
configurazione come norma a fattispecie aperta, diretta a recepire e
garantire le nuove esigenze di tutela della persona ed a conferire agli
interessi sottesi la dignità di nuovi diritti costituzionali, è chiaramente
enunciata nella giurisprudenza della Corte costituzionale (v. Corte
costituzionale 215/97 e 561).
Come si è innanzi osservato, tra i diritti che formano il patrimonio
irretrattabile della persona, riconducibili al catalogo cui l’articolo 2
Costituzione offre tutela costituzionale, va inserito il diritto
all’identità personale, del quale il nome ‑ indicato come bene oggetto di
autonomo diritto dal successivo articolo 22 Costituzione ‑ costituisce il
primo e più immediato elemento caratterizzante, in quanto espressione
emblematica della identità della persona e suo segno distintivo nella vita
di relazione (v. Corte costituzionale 120/01).
In particolare, nella richiamata sentenza 13/1994 il giudice della
legittimità delle leggi ha rilevato che il cognome gode di una distinta
tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e
che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della
personalità, e nella successiva decisione 297/96 297 ha affermato che il
diritto all’identità personale costituisce tipico diritto fondamentale,
rientrando esso tra «i diritti che formano il patrimonio irretrattabile
della persona umana, sicché la sua lesione integra violazione dell’articolo
2».
La tutela costituzionale offerta dall’articolo 2 Costituzione ai diritti
inviolabili dell’uomo “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità”, nella loro funzione essenziale di luoghi di promozione della
personalità dei singoli componenti, esige che il diritto in discorso sia
garantito, nell’ambito di quella formazione sociale primaria che è la
famiglia (così Corte costituzionale 484/02; 183/88)., nella duplice
direzione del diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al
figlio e di quello del figlio di acquisire segni di identificazione rispetto
ad entrambi genitori e di testimoniare la continuità della sua storia
familiare anche con riferimento alla linea materna.
Il dubbio di contrasto della norma in esame con l’articolo 3 Costituzione si
fonda sull’evidente rilievo che l’attribuzione automatica ed indefettibile
ai figli del cognome del marito si risolve in una discriminazione ed in una
violazione del principio fondamentale di eguaglianza e di pari dignità, che
nella legge di riforma del diritto di famiglia trova espressione e sostanza
sia con riferimento ai rapporti tra i coniugi, che al sensi dell’articolo
143 Cc acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, sia con
riguardo alla relazione con i figli, nei confronti dei quali l’articolo 147
Cc impone al coniugi obblighi di identico contenuto.
È d’altro canto evidente che un sistema normativo nel quale sia consentita
l’attribuzione al figlio (anche) del cognome della madre vale a realizzare
il principio di eguaglianza non solo dei coniugi tra loro, ma anche rispetto
alla prole, esprimendosi l’unità della famiglia, quale comunità di eguali,
non solo nella sua dimensione orizzontale, ma anche nel rapporto che lega
genitori e figli.
Altrettanto forte è il sospetto di contrasto con l’articolo 29, comma 2,
Costituzione, atteso che il principio di eguaglianza sul quale il matrimonio
è ordinato costituisce esplicazione del principio fondamentale posto
dall’articolo 3 della Costituzione. Peraltro il necessario bilanciamento tra
l’esigenza di tutela dell’unità familiare, cui è riconosciuta copertura
costituzionale, e la piena realizzazione del principio di eguaglianza non
appare correttamente perseguibile attraverso una disposizione così
marcatamente discriminatoria, tenuto anche conto che ‑ come la Corte
costituzionale ha avuto occasione di affermare già nella remota sentenza
133/70, con riferimento al rapporti patrimoniali tra i coniugi ‑ è proprio
la diseguaglianza a mettere in pericolo l’unità familiare, che al contrario
si rafforza nella misura in cui i rapporti tra i coniugi siano governati
dalla solidarietà e dalla parità.
Appare pertanto da rifiutare una lettura dell’articolo 29, comma 2,
Costituzione tesa a contrapporre l’esigenza di tutela dell’unità familiare
alla piena espansione del principio di eguaglianza tra i coniugi: in quanto
funzionale alla realizzazione dell’unità della famiglia, tale principio non
può connotarsi esclusivamente in chiave negativa, come divieto di ogni
discriminazione fondata sul sesso, ma implica anche il riconoscimento di
un’eguale responsabilità dei coniugi nello svolgimento in concreto dei
rapporti familiari, nel quadro di una reciproca solidarietà.
Sembra al Collegio che il limite all’eguaglianza dei coniugi a tutela
dell’unità della famiglia possa trovare giustificazione costituzionale solo
in presenza di particolari situazioni che rendano indispensabile una
specifica previsione normativa, e che comunque in ipotesi siffatte la
soluzione legislativa che privilegi uno dei coniugi rispetto all’altro non
possa essere mai ancorata al criterio del sesso di appartenenza del coniuge
designato, non tollerando il principio di cui all’articolo 3 Costituzione,
né le vane convenzioni internazionali sui diritti umani cui l’Italia ha
aderito i discriminazioni basate sul genere.
È peraltro da dubitare che la soluzione adottata nel nostro ordinamento sia
effettivamente indispensabile al fine di assicurare l’unità familiare, non
intendendosi come le altre soluzioni praticabili, ispirate al criterio della
scelta preventiva dei coniugi ‑ invocato nella fattispecie in esame ‑ ovvero
a quello ‑del doppio cognome possano costituire attentato all’unità ed alla
stabilità della famiglia, ed inducendo anzi a ritenere il contrario le
numerose esperienze di altri Paesi che già vantano una regolamentazione
rispettosa del principio di eguaglianza, a fronte delle quali la posizione
dell’Italia è ormai decisamente minoritaria, quanto meno in ambito europeo.
Né può valere a giustificare il mancato rispetto dei principi costituzionali
innanzi richiamati il rilievo che l’abbandono del principio di immediata ed
automatica attribuzione di un unico e predeterminato cognome determinerebbe
problemi ed incertezze nel sistema, sembrando che l’esplicazione del
fondamentale principio costituzionale di eguaglianza non possa arrestarsi in
presenza di inconvenienti pur seri, peraltro suscettibili di essere
agevolmente risolti in via legislativa (v. sul punto Corte costituzionale
30/1983, che ha dichiarato l’illegittimità, per contrasto con gli articoli 3
e 29 comma 2 Costituzione, dell’articolo 1 n. 1 della legge 555/12, nella
parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio
di madre cittadina).
Deve pertanto procedersi alla sospensione del giudizio ed alla rimessione
degli atti alla Corte costituzionale.
PQM
Visti gli articoli 134 Costituzione e
23 e ss. legge 87/1953; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale degli articoli 143bis, 236,
237, comma 2, 262, 299 comma 3 Cc, 33 e 34 del Dpr 396/00, nella parte in
cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome
del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi,
legittimamente manifestata, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 29, comma
2, della Costituzione.
Sospende il giudizio e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria
alle parti, al Pm ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia
comunicata al Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Perché il figlio non può avere il cognome della madre? L'interrogativo alla Consulta
Sarà la Consulta a decidere se al
figlio legittimo potrà essere imposto il cognome materno in sostituzione di
quello paterno. La I sezione civile della Cassazione con l’ordinanza
13298/04 – depositata il 17 luglio e qui integralmente leggibile tra gli
allegati – ha, infatti, dichiarato non infondata la questione di legittimità
costituzionale «degli articoli 143bis, 236, 237, comma 2, 262, 299
comma 3 Cc, 33 e 34 del Dpr 396/00, nella parte in cui prevedono che il
figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre anche quando
vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente
manifestata, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 29, comma 2, della
Costituzione».
La circostanza che ha consentito la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale riguarda il rifiuto incassato da due genitori milanesi alla
loro richiesta di rettifica dell’atto di nascita della figlia. In sostanza,
i coniugi volevano imporre alla bambina unicamente il cognome materno. Sia
il tribunale che la Corte d’appello di Milano, infatti, hanno respinto la
domanda, richiamando l’esistenza nel nostro ordinamento di una norma
consuetudinaria saldamente radicata nella coscienza della collettività,
secondo cui i figli legittimi sin dalla nascita assumo il cognome del padre.
Senza che di ciò si possa dubitare della conformità a Costituzione, come in
diverse occasioni aveva già affermato la stessa Consulta. Ma Piazza Cavour è
stata di diverso parere ed ha sottolineato, nell’ordinanza in esame, come la
vigenza di un tale regime leda diversi principi costituzionali. In
particolare, l’articolo 2, perché priva la madre del diritto di trasmettere
il proprio cognome al figlio e allo stesso tempo impedisce a quest’ultimo di
acquisire segni di identificazione rispetto ad entrambi i genitori.
L’articolo 3, perché l’attribuzione automatica ai figli del cognome del
marito si risolve in una discriminazione ai danni della donna-moglie. Ed
infine, il principio di uguaglianza garantito dall’articolo 29 della
Costituzione e sul quale deve essere ordinato il matrimonio.