Inizio paginaHome sitoAl figlio il cognome della madre, Perchè No?Cassazione I^ Civile 17 luglio 2004 n. 13298


 

Cassazione – Sezione prima civile – ordinanza 26 febbraio-17 luglio 2004, n. 13298
Presidente Delli Priscoli – Relatore Luccioli
Pm Carestia – conforme – ricorrente Cusan ed altri

 

Rileva in fatto

 

Con sentenza del 24 maggio-4 giugno 2002 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 6-8 giugno 2001 del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda dei coniugi Luigi Fazzo ed Alessandra Cusan, diretta ad ottenere la rettificazione dell’atto di nascita della propria figlia minore Maddalena Fazzo nel senso che le fosse imposto il cognome materno in luogo di quello del padre, risultante dall’atto formato dal competente ufficiale dello stato civile, in contrasto con la volontà espressa dal padre al momento della dichiarazione di nascita.
La Corte territoriale ha osservato che il silenzio del Legislatore della riforma del diritto di famiglia in ordine al cognome dei figli legittimi, pur a fronte della modifica dell’articolo 144 Cc relativo al cognome della moglie, consentiva di desumere la persistente validità di una norma consuetudinaria saldamente radicata nella coscienza e nella percezione della collettività; che neppure in sede di riforma dell’ordinamento dello stato civile il Legislatore aveva ritenuto necessario inserire una previsione esplicita sul punto, nonostante avesse fatto oggetto di innovativa regolamentazione talune problematiche afferenti il cognome; che anche la Corte costituzionale aveva in più occasioni affermato che la mancata previsione della facoltà per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi non si pone in contrasto né con l’articolo 3 né con l’articolo 29 Costituzione ed aveva al tempo stesso rilevato che l’opportunità di introdurre un diverso sistema di determinazione del cognome, ugualmente idoneo a salvaguardare il principio dell’unità familiare senza comprimere quello dell’uguaglianza dei coniugi, va ricondotta alla competenza esclusiva del Legislatore; che in adesione a tale orientamento erano stati presentati in Parlamento numerosi progetti di legge, alcuni dei quali tuttora all’esame del Senato o della Camera; che infine nell’attuale assetto normativo il consentire, a mera richiesta dei coniugi genitori, la disapplicazione della norma consuetudinaria in discorso comporterebbe riflessi negativi in ordine all’interesse della prole minorenne, potendo questa essere individuata, proprio in forza dell’attribuzione, del solo cognome materno, come prole naturale, e non legittima.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Alessandra Cusan e Luigi Fazzo formulando articolate censure. Essi in particolare deducono che la Corte di appello, nel ritenere l’esistenza di una consuetudine circa l’attribuzione al figlio del cognome paterno, non ha esaminato la ricorrenza delle condizioni perché un uso siffatto possa assumere quel valore normativo, come fonte del diritto, che ne giustifichi l’applicazione con forza di legge. Osservano che il principio fondamentale di parità dettato dall’articolo 3 Costituzione, l’altro principio fondamentale di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare, sancito dall’articolo 29 Costituzione, il disposto dell’articolo 143, 1° comma Cc, secondo il quale con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, nonché, sul piano delle norme sopranazionali, le chiare indicazioni contenute nel preambolo e negli articoli 2 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, nonché l’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’articolo 3, n. 21 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed ancora la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, ratificata in Italia con legge 132/85, ed in particolare il suo articolo 16 lettera g), che impone agli Stati parte di assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, non consentono di attribuire alla prassi in discorso carattere normativo. Rilevano ancora che la sentenza impugnata, nel disattendere la tesi degli appellanti secondo la quale la disparità di trattamento dei coniugi in relazione al cognome del figlio incorre nel divieto di discriminazione e costituisce una deroga al principio di parità non giustificata nelle leggi, ha errato nel ritenere operante nella fattispecie in esame la riserva di deroga al principio di parità contenuta nel capoverso dell’articolo 29 Costituzione, non configurandosi alcun attentato all’unità familiare per effetto dell’attribuzione del cognome materno, anziché di quello paterno, sulla base di una concorde volontà dei coniugi.

 

Considera in diritto

 

Come ha posto in evidenza la sentenza impugnata, non esiste nel nostro ordinamento una specifica disposizione diretta ad attribuire ai figli legittimi il cognome paterno. La norma di cui all’articolo 6 Cc, che sancisce il diritto di ognuno ad un nome sin dalla nascita ed anche oltre la morte, esprime un preciso favore alla certezza ed alla stabilità del nome, nel binomio comprensivo del cognome (comma 2), anche in relazione al concorrente interesse pubblico alla certezza degli status ed alla corretta individuazione delle persone, ma non detta alcuna regola in ordine alla sua acquisizione.
Che il diritto al nome, indicato anche nell’articolo 22 Costituzione come bene oggetto di autonomo diritto, si qualifichi come diritto insopprimibile della persona, nella sua specifica attitudine a delinearne l’identità, sia nella sua dimensione individuale che nella sua proiezione esterna, costituisce un dato da tempo acquisito nella giurisprudenza e nella dottrina civilistica: tale impostazione è chiaramente espressa nelle sentenze della Corte costituzionale 13/1994, 297/96 e 120/01, che hanno affermato il diritto di ogni persona a conservare il cognome che sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità, così mantenendo attraverso il cognome l’identità fino ad allora posseduta, anche quando siano sopravvenuti eventi tali da comportare il cambiamento di quel cognome.
La normativa codicistica vigente prima della riforma del diritto di famiglia, nel regolare soltanto, nell’ambito della famiglia legittima, il cognome della moglie, disponeva all’articolo 144 Cc, in piena coerenza con il riconoscimento al marito ‑ nella stessa norma sancito ‑ della qualità di capo della famiglia, che la moglie ne assumesse il cognome, così chiaramente ponendo il cognome dell’uomo quale elemento identificativo del nucleo familiare.
La legge di riforma 151/75 ha sostituito tale disposizione con l’articolo 143bis Cc, ai sensi del quale la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito. Nonostante l’apparente incisività della nuova formulazione, essa deve considerarsi di modesto spessore, e comunque non decisiva ai fini del problema qui in esame, tenuto conto da un lato che anche nel vigore della precedente normativa la giurisprudenza di questa Suprema corte aveva ravvisato il diritto della moglie a conservare il proprio cognome, aggiungendo ad esso quello del marito (v. Cassazione 1692/61), considerato d’altro lato che anche la disposizione novellata evidenzia, sia pure in termini attenuati rispetto al passato, l’opzione del Legislatore verso il cognome del marito come identificativo della nuova famiglia costituita, in quanto unico cognome comune, così rimarcando una posizione di evidente disparità tra i coniugi.
Del tutto coerente con tale disciplina è l’articolo 5 comma 2 della legge sul divorzio, nel testo riformato dalla legge 74/1987, il quale dispone che con lo scioglimento del vincolo la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, salva la facoltà, prevista dal comma successivo, di conservare il cognome del marito, quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
Quanto al cognome dei figli legittimi, se l’assunzione di quello paterno si configurava nella vigenza delle disposizioni codicistiche tanto aderente al modello tradizionale di famiglia incentrato sull’autorità del marito/padre, da far apparire superflua una specifica previsione normativa, nel sistema delineato dalla legge di riforma del 1975, ampiamente ispirata a principi di parità e di pari dignità tra i coniugi, la mancanza di una norma espressa appare assai meno giustificata, e può trovare ragione soltanto nella forza di radicati condizionamenti culturali in ordine alla differenza di ruoli e di poteri all’interno del nucleo familiare, che hanno consentito di privilegiare da tempo immemorabile anche in sede ereditaria la linea maschile attraverso il perpetuarsi del cognome paterno.
Ed anche il recente Dpr 396/00, che detta il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, non contiene alcuna specifica disposizione circa l’assunzione del cognome da parte del figlio legittimo, prevedendo all’articolo 29, n. 2, in relazione alla formazione dell’atto di nascita, che l’ufficiale dello stato civile indichi nell’atto stesso (tra l’altro) le generalità del padre e della madre.
E tuttavia ritiene il Collegio che una norma nel senso indicato sia chiaramente desumibile dal sistema, in quanto presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse.
Ed invero l’articolo 237 Cc pone tra gli elementi costitutivi del possesso di stato il fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che pretende di avere.
L’articolo 262 Cc, in materia di riconoscimento del figlio naturale, dispone al primo comma elle il riconoscimento contestuale da parte di entrambi i genitori comporta che il figlio assuma il cognome del padre, in ragione di una evidente equiparazione della prole naturale riconosciuta alla prole legittima. Ed anche il secondo comma dell’articolo 262 Cc, ai sensi del quale in caso di successivo riconoscimento del padre o successivo accertamento della paternità il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello materno, sottende chiaramente, pur dopo l’intervento additivo della Corte costituzionale con la sentenza 297/96, una più forte rilevanza del cognome paterno.
Inoltre l’articolo 299 Cc in tema di adozione di maggiorenni prevede al terzo comma che se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito, ancora una volta nello spirito della piena equiparazione della posizione del figlio adottivo a quella del figlio legittimo.
Analogamente, una norma attributiva al figlio legittimo del cognome paterno appariva presupposta dalla disposizione di cui all’articolo 72 comma 1 del Rd 1238/39, che vietava di imporre al bambino lo stesso prenome del padre vivente, all’evidente scopo di evitare omonimie per avere essi già il medesimo cognome, così come è chiaramente sottintesa dal corrispondente articolo 34,n. 1, del Dpr 396/00, nonché dall’articolo 33, n.1 del citato Dpr, che attribuisce al figlio legittimato (salva l’opzione esercitabile dal soggetto maggiorenne) il cognome del padre.
Da tali pur eterogenee previsioni si desume l’immanenza di una norma che non ha trovato corpo in una disposizione espressa, ma che è pur presente nel sistema e lo completa, della cui vigenza e forza imperativa non vi è ragione di dubitare. Sulla base di tale norma, che certamente si configura come traduzione mi regola dello Stato di un’usanza consolidata nel tempo, il cognome del figlio legittimo non si trasmette dal padre al figlio, ma si estende ipso iure da quello a questo.
L’individuazione di una norma siffatta, nella necessaria correlazione con il disposto dell’articolo 6 Cc, il quale riconosce il diritto di ogni persona al nome che le è per legge attribuito, induce a dissentire dall’opinione espressa nella sentenza impugnata, sostenuta anche da parte della dottrina, che ravvisa il fondamento della attribuzione al figlio legittimo del cognome paterno in una consuetudine. È peraltro appena il caso di ricordare che la consuetudine, quale strumento di formazione spontanea del diritto, postula una reiterazione e continuità di comportamenti conformi ad una medesima regola da parte della generalità dei consociati nella convinzione della loro doverosità: tali elementi non sono certamente riscontrabili nella vicenda dell’attribuzione del cognome paterno, segnata da un’attività vincolata dell’ufficiale dello stato civile, a fronte della quale la volontà ed il convincimento dei singoli dichiaranti non trovano alcuno spazio.
Va altresì rilevato che una consuetudine nel senso indicato, ove ravvisabile, dovrebbe considerarsi contra legem, per il suo evidente contrasto con le norme del 1975 che delineano su basi paritarie il nuovo modello di famiglia e con i principi costituzionali di riferimento, e sarebbe quindi suscettibile di disapplicazione diretta da parte del giudice, atteso che, come è noto, l’indagine sulla legittimità di norme consuetudinarie, alla stregua dei precetti costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento, spetta all’autorità giudiziaria che sia chiamata a farne applicazione, non rientrando dette norme tra le leggi o gli alti aventi forza di legge, per i quali è devoluto il giudizio di legittimità alla Corte costituzionale.
Tanto ritenuto in diritto, ritiene il Collegio di dover sollevare di ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma così individuata. in quanto non consente che i coniugi possano scegliere concordemente il cognome da attribuire ai figli, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 29, comma 2, Costituzione.
La questione è certamente rilevante nel presente giudizio, atteso che l’applicazione della norma di cui si sospetta la incostituzionalità comporterebbe inevitabilmente la negazione della pretesa fatta valere dagli attori, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad attribuire alla figlia, per loro concorde volontà, il cognome materno.
Non ignora questa Corte che il giudice della legittimità delle leggi si è già espresso al riguardo, dichiarando in due occasioni, con le ordinanze 176 e 586/88, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale (nella prima pronuncia) degli articoli 71, 72 e 73 del Rd 1238/39, nonché (nella seconda pronuncia) degli articoli 73 del Rd 1238/39, 6, 143bis, 236, 237, comma 2, e 262 comma 2, Cc, nella parte in cui non prevedono la facoltà dei genitori di determinare il cognome del proprio figlio legittimo mediante l’imposizione di entrambi i loro cognomi, né il diritto di quest’ultimo di assumere anche il cognome materno: in tali pronunce la Corte costituzionale ha rilevato che l’interesse alla conservazione dell’unità familiare tutelato dall’articolo 29, comma 2, Costituzione sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell’atto costitutivo della famiglia, così da essere non già imposto dai genitori ai figli, ma esteso ope legis, ed al tempo stesso ha riconosciuto come del tutto compatibile con il quadro costituzionale, ed anzi maggiormente aderente all’evoluzione della coscienza sociale, una sostituzione della regola vigente con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi ed idoneo a conciliare i due principi sanciti dall’articolo 29 Costituzione, ma ha ritenuto che tale innovazione normativa, anche per la pluralità delle soluzioni adottabili, appartenga alla esclusiva competenza del conditor iuris.
È altresì noto alla Corte che varie iniziative parlamentari dirette a modificare il sistema attuale così da renderlo corrispondente al canone fondamentale di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e da rafforzare il principio di libertà all’interno del nucleo familiare sono state in passato e sono tuttora all’esame del Parlamento.
E tuttavia ritiene il Collegio che il lungo periodo trascorso dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale, il maturarsi di una diversa sensibilità nella collettività e di diversi valori di riferimento, connessi alle profonde trasformazioni sociali frattanto intervenute, nonché gli impegni imposti da convenzioni internazionali e le sollecitazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie richiedano una rinnovata valutazione della conformità della norma denunciata agli articoli 2, 3 e 29, comma 2, Costituzione.
Più specificamente va ricordato, in relazione ai profili da ultimo richiamati, che la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nel confronti della donna adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata in Italia con legge 132/85, all’articolo 16 ha impegnato gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei . rapporti familiari, ed in particolare ad assicurare, in condizioni di parità con gli uomini, lettera g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, e che con le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 il Consiglio d’europa, affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell’attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due partners, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio.
Non manifestamente infondata appare la questione di illegittimità della norma in esame per contrasto con l’articolo 2 Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Si tratta, come è noto, di norma immediatamente precettiva, che non costituisce mera sintesi dei diritti espressamente tutelati dalla carta costituzionale e dalle disposizioni del Cc, ma si pone come clausola aperta ad altre libertà e ad altri valori emergenti nel tessuto sociale. La sua configurazione come norma a fattispecie aperta, diretta a recepire e garantire le nuove esigenze di tutela della persona ed a conferire agli interessi sottesi la dignità di nuovi diritti costituzionali, è chiaramente enunciata nella giurisprudenza della Corte costituzionale (v. Corte costituzionale 215/97 e 561).
Come si è innanzi osservato, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona, riconducibili al catalogo cui l’articolo 2 Costituzione offre tutela costituzionale, va inserito il diritto all’identità personale, del quale il nome ‑ indicato come bene oggetto di autonomo diritto dal successivo articolo 22 Costituzione ‑ costituisce il primo e più immediato elemento caratterizzante, in quanto espressione emblematica della identità della persona e suo segno distintivo nella vita di relazione (v. Corte costituzionale 120/01).
In particolare, nella richiamata sentenza 13/1994 il giudice della legittimità delle leggi ha rilevato che il cognome gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità, e nella successiva decisione 297/96 297 ha affermato che il diritto all’identità personale costituisce tipico diritto fondamentale, rientrando esso tra «i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, sicché la sua lesione integra violazione dell’articolo 2».
La tutela costituzionale offerta dall’articolo 2 Costituzione ai diritti inviolabili dell’uomo “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, nella loro funzione essenziale di luoghi di promozione della personalità dei singoli componenti, esige che il diritto in discorso sia garantito, nell’ambito di quella formazione sociale primaria che è la famiglia (così Corte costituzionale 484/02; 183/88)., nella duplice direzione del diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al figlio e di quello del figlio di acquisire segni di identificazione rispetto ad entrambi genitori e di testimoniare la continuità della sua storia familiare anche con riferimento alla linea materna.
Il dubbio di contrasto della norma in esame con l’articolo 3 Costituzione si fonda sull’evidente rilievo che l’attribuzione automatica ed indefettibile ai figli del cognome del marito si risolve in una discriminazione ed in una violazione del principio fondamentale di eguaglianza e di pari dignità, che nella legge di riforma del diritto di famiglia trova espressione e sostanza sia con riferimento ai rapporti tra i coniugi, che al sensi dell’articolo 143 Cc acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, sia con riguardo alla relazione con i figli, nei confronti dei quali l’articolo 147 Cc impone al coniugi obblighi di identico contenuto.
È d’altro canto evidente che un sistema normativo nel quale sia consentita l’attribuzione al figlio (anche) del cognome della madre vale a realizzare il principio di eguaglianza non solo dei coniugi tra loro, ma anche rispetto alla prole, esprimendosi l’unità della famiglia, quale comunità di eguali, non solo nella sua dimensione orizzontale, ma anche nel rapporto che lega genitori e figli.
Altrettanto forte è il sospetto di contrasto con l’articolo 29, comma 2, Costituzione, atteso che il principio di eguaglianza sul quale il matrimonio è ordinato costituisce esplicazione del principio fondamentale posto dall’articolo 3 della Costituzione. Peraltro il necessario bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’unità familiare, cui è riconosciuta copertura costituzionale, e la piena realizzazione del principio di eguaglianza non appare correttamente perseguibile attraverso una disposizione così marcatamente discriminatoria, tenuto anche conto che ‑ come la Corte costituzionale ha avuto occasione di affermare già nella remota sentenza 133/70, con riferimento al rapporti patrimoniali tra i coniugi ‑ è proprio la diseguaglianza a mettere in pericolo l’unità familiare, che al contrario si rafforza nella misura in cui i rapporti tra i coniugi siano governati dalla solidarietà e dalla parità.
Appare pertanto da rifiutare una lettura dell’articolo 29, comma 2, Costituzione tesa a contrapporre l’esigenza di tutela dell’unità familiare alla piena espansione del principio di eguaglianza tra i coniugi: in quanto funzionale alla realizzazione dell’unità della famiglia, tale principio non può connotarsi esclusivamente in chiave negativa, come divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso, ma implica anche il riconoscimento di un’eguale responsabilità dei coniugi nello svolgimento in concreto dei rapporti familiari, nel quadro di una reciproca solidarietà.
Sembra al Collegio che il limite all’eguaglianza dei coniugi a tutela dell’unità della famiglia possa trovare giustificazione costituzionale solo in presenza di particolari situazioni che rendano indispensabile una specifica previsione normativa, e che comunque in ipotesi siffatte la soluzione legislativa che privilegi uno dei coniugi rispetto all’altro non possa essere mai ancorata al criterio del sesso di appartenenza del coniuge designato, non tollerando il principio di cui all’articolo 3 Costituzione, né le vane convenzioni internazionali sui diritti umani cui l’Italia ha aderito i discriminazioni basate sul genere.
È peraltro da dubitare che la soluzione adottata nel nostro ordinamento sia effettivamente indispensabile al fine di assicurare l’unità familiare, non intendendosi come le altre soluzioni praticabili, ispirate al criterio della scelta preventiva dei coniugi ‑ invocato nella fattispecie in esame ‑ ovvero a quello ‑del doppio cognome possano costituire attentato all’unità ed alla stabilità della famiglia, ed inducendo anzi a ritenere il contrario le numerose esperienze di altri Paesi che già vantano una regolamentazione rispettosa del principio di eguaglianza, a fronte delle quali la posizione dell’Italia è ormai decisamente minoritaria, quanto meno in ambito europeo.
Né può valere a giustificare il mancato rispetto dei principi costituzionali innanzi richiamati il rilievo che l’abbandono del principio di immediata ed automatica attribuzione di un unico e predeterminato cognome determinerebbe problemi ed incertezze nel sistema, sembrando che l’esplicazione del fondamentale principio costituzionale di eguaglianza non possa arrestarsi in presenza di inconvenienti pur seri, peraltro suscettibili di essere agevolmente risolti in via legislativa (v. sul punto Corte costituzionale 30/1983, che ha dichiarato l’illegittimità, per contrasto con gli articoli 3 e 29 comma 2 Costituzione, dell’articolo 1 n. 1 della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina).
Deve pertanto procedersi alla sospensione del giudizio ed alla rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

 

PQM

 

Visti gli articoli 134 Costituzione e 23 e ss. legge 87/1953; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 143bis, 236, 237, comma 2, 262, 299 comma 3 Cc, 33 e 34 del Dpr 396/00, nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 29, comma 2, della Costituzione.
Sospende il giudizio e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al Pm ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidenti delle due Camere del Parlamento.

 



 

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Perché il figlio non può avere il cognome della madre? L'interrogativo alla Consulta

Sarà la Consulta a decidere se al figlio legittimo potrà essere imposto il cognome materno in sostituzione di quello paterno. La I sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 13298/04 – depositata il 17 luglio e qui integralmente leggibile tra gli allegati – ha, infatti, dichiarato non infondata la questione di legittimità costituzionale «degli articoli 143bis, 236, 237, comma 2, 262, 299 comma 3 Cc, 33 e 34 del Dpr 396/00, nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 29, comma 2, della Costituzione».
La circostanza che ha consentito la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale riguarda il rifiuto incassato da due genitori milanesi alla loro richiesta di rettifica dell’atto di nascita della figlia. In sostanza, i coniugi volevano imporre alla bambina unicamente il cognome materno. Sia il tribunale che la Corte d’appello di Milano, infatti, hanno respinto la domanda, richiamando l’esistenza nel nostro ordinamento di una norma consuetudinaria saldamente radicata nella coscienza della collettività, secondo cui i figli legittimi sin dalla nascita assumo il cognome del padre. Senza che di ciò si possa dubitare della conformità a Costituzione, come in diverse occasioni aveva già affermato la stessa Consulta. Ma Piazza Cavour è stata di diverso parere ed ha sottolineato, nell’ordinanza in esame, come la vigenza di un tale regime leda diversi principi costituzionali. In particolare, l’articolo 2, perché priva la madre del diritto di trasmettere il proprio cognome al figlio e allo stesso tempo impedisce a quest’ultimo di acquisire segni di identificazione rispetto ad entrambi i genitori. L’articolo 3, perché l’attribuzione automatica ai figli del cognome del marito si risolve in una discriminazione ai danni della donna-moglie. Ed infine, il principio di uguaglianza garantito dall’articolo 29 della Costituzione e sul quale deve essere ordinato il matrimonio.

 



 

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