La "missione di pace" dello Stato italiano: dallo schermo politico ai profili giuridici

  

Data pubblicazione su Diritto e Giustizia: 29/5/2004


 

La cosiddetta “missione di pace” in Iraq dello Stato italiano è uno schermo politico, da cui si genera un falso problema giuridico.

Per sciogliere questo nodo, che sembra oggi vincolare, a tutti i livelli, il dibattito, è necessaria una breve premessa.

Secondo lo Statuto delle Nazioni Unite l'adozione di misure coercitive al fine di assicurare la pace - peace enforcement - richiede sempre una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, (articolo 53 in relazione all'articolo 42), che può anche disporre l'impiego, sotto la propria autorità, delle forze di un singolo Stato o di una organizzazione di Stati, nello svolgimento dell'azione coercitiva per la realizzazione di quel fine (articolo 53): come, in effetti è storicamente avvenuto mediante l'uso della formula “con tutti i mezzi necessari”, nel caso, ad esempio, della risoluzione n. 787 del 16 novembre 1992, diretta a garantire l'embargo navale contro la Serbia e il Montenegro.

Nelle operazioni, invece, di peace-keeping non è consentito, se non in casi eccezionali, l'uso della forza.

Orbene, gli Stati Uniti, nel muover guerra all'Iraq, hanno posto in essere un atto di “peace enforcement” al di fuori non solo dei presupposti dell'articolo 51 dello Statuto dell'ONU sulla legittima difesa, ma della stessa legge internazionale che richiede, come premesso, un'apposita risoluzione del Consiglio di Sicurezza e ignora l'istituto della guerra preventiva, ricadente, a rigore, sotto le sanzioni dello Statuto di Norimberga.

Sconfitto sul campo lo Stato iracheno, è subentrata l'occupazione bellica degli Stati antagonisti, la quale, come dice la parola stessa, lungi dall'escludere, presuppone lo stato di guerra. Il che, del resto, si desume agevolmente dall'articolo 29 della seconda Convenzione dell'Aja, comprendente nell'espressione “zona di operazioni” anche il territorio occupato.

Il primo potere-dovere, quindi, dello Stato occupante è quello di condurre con ogni mezzo le operazioni belliche nel territorio occupato per impedire un'organizzazione di quest'ultimo contro di sé: in tal senso, da oltre mezzo secolo, si esprime la dottrina del diritto internazionale di guerra.

Beninteso, l'occupante può e deve agire altresì nell'osservanza del triplice principio della tutela, conservazione ed evoluzione della comunità e delle istituzioni soggette al suo “imperium”. Ma si tratta di un fascio di poteri - doveri, del quale l'adozione delle misure necessarie alla condotta delle operazioni belliche allo scopo testé indicato rappresenta il momento precipuo e focale.

In una situazione siffatta - ecco il punto - lo Stato italiano per legittimare, a parole, il proprio intervento in Iraq, ha preteso di esercitare, ben prima di qualsiasi iniziativa dell'Onu, un'operazione di peace-keeping a protezione, tutela e sviluppo di una comunità soggetta al più violento enforcement da parte delle Potenze alleate. In palese contrasto con la realtà effettuale, ov'esso - lo Stato italiano -, blindato nel “self restraint” delle “Rules of engagement”, è stato costretto, quando si è visto investito dall'insurrezione irachena, a invocare, tramite i propri organi militari che sul terreno ne sostenevano l'urto, l'applicazione salvifica della “Law of war” attraverso l'azione delle forze aeree statunitensi. In tal modo ponendosi, di fatto - com'era fin dall'inizio scontato -, sullo stesso piano operativo degli Alleati, che aveva affiancato col proprio intervento.

Perciò, come dicevo all'inizio, la cosiddetta “missione di pace” appare soltanto uno schermo politico, da cui si genera uno pseudo-problema giuridico, nel dare per certo il rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, che vieta la guerra non difensiva, e dello Statuto dell'Onu, che ne proibisce l'iniziativa unilaterale, mentre l'uno e l'altro precetto, di diritto interno e di diritto internazionale, sono stati, in realtà, ignorati e disattesi nello svolgimento della nostra azione politica.

Per effetto della quale lo Stato italiano è rimasto imprigionato nella morsa della guerra irachena. Mentre il preteso titolo legittimante della successiva risoluzione n. 1511 del Consiglio di Sicurezza non rappresenta (come ogni altra prossima risoluzione) se non la contraddittoria - seppure, ormai, necessaria - ratifica “a posteriori”, da parte dell'Onu, dell'iniziativa assunta dalla potenza egemone in violazione della legge che dell'Onu regola la vita e i rapporti. Con applicazione a rovescio dell'articolo 51 dello Statuto sull'esercizio del diritto alla legittima difesa, a fronte di una guerra preventiva voluta e impunemente condotta a termine senza autorizzazione alcuna dallo stesso soggetto della comunità delle Nazioni che si è sempre opposto all'istituzione di un tribunale permanente di giustizia internazionale.

 

*Procuratore generale onorario della Corte di cassazione



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