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PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SALERNO
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Gli asili nido aziendali sono compito delle Regioni
Data
pubblicazione su Diritto e Giustizia: 6/11/2004
Gli asili nido aziendali li possono fare solo le Regioni,
illegittima la norma della Finanziaria 2003 che li ha istituiti e disciplinati.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n.
320 depositata ieri (relatore De Siervo, leggibile tra i correlati) che ha
dichiarato l’incostituzionalità dei commi da 1 a 5 dell’articolo
91 della legge 289/02.
La Corte ha accolto i ricorsi sollevati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Veneto, anche rifacendosi ad una propria precedente decisione (370/03, leggibile
in arretrati del 24 dicembre 2003) ) nel quale i giudici avevano affermato che:
«la relativa disciplina non possa che ricadere nell’ambito della materia
dell’istruzione, nonché per alcuni profili nella materia della tutela del
lavoro, che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla potestà
legislativa concorrente». Ambiti nei quali il legislatore statale può solo porre
principi generali mentre spetta a quello regionale la disciplina di dettaglio.
Disciplina che invece, secondo i giudici, è «contenuta nei primi cinque commi
dell’articolo 91 della legge 289 del 2002, mediante la quale organi statali
provvedono ad agevolare la realizzazione di asili nido nei luoghi di lavoro»
(l’articolo 91 è leggibile in calce alla pagina).
La Corte, sul punto, ha rigettato le tesi sostenute dall’avvocatura generale ed,
in particolare: «appare immotivata l’opinione che ci si trovi dinanzi a una
iniziativa di ordine macroeconomico, incidente in molteplici settori produttivi,
che potrebbe alterare i fattori concorrenziali ove non fosse disciplinata da una
normazione statale; è, al contrario, evidente che si tratta di iniziativa
estranea all’ambito degli interventi riguardanti il mercato, senza dire della
limitatezza dei mezzi economici impegnati rispetto all’estrema vastità dei
settori aziendali interessati, della volontarietà delle iniziative da parte
degli imprenditori di creazione degli asili nido aziendali, della stessa
diversità delle situazioni di necessità nelle diverse aree territoriali a causa
delle realizzazioni da parte degli enti locali di asili nido anche a servizio
dei genitori che lavorano».
In ogni caso, anche volendo considerare questi interventi come incidenti sulle
attività produttive, la Consulta ha ribadito che «a proposito della competenza
esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza, di cui al secondo comma
dell’articolo 117 della Costituzione» è stato già chiarito in una precedente
decisione della Corte (n. 14 del 2004) che «spetta allo Stato la competenza ad
adottare provvedimenti idonei ad incidere sull’equilibrio economico generale,
mentre appartengono alla competenza legislativa concorrente o residuale delle
Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali da
non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra
regioni e da non limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio». La Consulta ha anche dissentito dalla testi, sostenuta sempre
dall’avvocatura generale , infatti, secondo la quale spetterebbe al potere
statale la predeterminazione normativa di livelli essenziali delle prestazioni
che riguardano i diritti civili e sociali in riferimento agli asili nido, così
da correggere ipotetiche «discipline sbilanciate» da parte di singole Regioni.
Secondo i giudici costituzionali, «lo Stato dispone di altri strumenti per
garantire un uso corretto dei poteri regionali: a tal fine rilevano, in
particolare, proprio la eventuale predeterminazione normativa da parte dello
Stato dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e
civili, nonché l’attribuzione al governo del potere di intervenire in via
sostitutiva pure a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali».
Si è rammaricata della decisione il ministro delle Pari opportunità, Stefania
Prestigiacomo: «È un peccato che sia stata impugnata una norma che ha avuto un
grosso successo e che ha visto la presentazione di ben 300 progetti per il
finanziamento di asili nido nei luoghi di lavoro. Si trattava di una normativa
sperimentale e si era deciso di ribadire l’intervento nella Finanziaria di
quest’anno, anche viste le sollecitazioni di tanti soggetti pubblici e privati
che speravano in un nuova possibilità di finanziamento. La validità del tipo di
intervento, comunque – ha sottolineato Prestigiacomo – non viene meno, perché
questo strumento ha dimostrato di venire incontro a concrete esigenze delle
famiglie. Spetta adesso alle Regioni cogliere questa opportunità.
«Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2003»
(Pubblicata nella «Gazzetta
Ufficiale» n. 305 del 31
dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240)
Articolo 91
(Asili nido nei luoghi di
lavoro)
1. Al
fine di assicurare un’adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai
lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il Fondo di
rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi
di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Ai fini dell’ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano
apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le
seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del
costo di progettazione dell’opera;
c) stima del costo di esecuzione dell’opera.
3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative
modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell’impiego del contributo, il
finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro
il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate e' determinato in
misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un
piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate
semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a
quello di effettiva erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.
5. Per l’anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per
le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui
all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono
preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione
di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione
nell’ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali.
6. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si
interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla
gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori
e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti
sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo
precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Corte costituzionale – sentenza 28
ottobre-5 novembre 2004, n. 320
Presidente Onida –
Relatore De Siervo
1. Con ricorsi
iscritti rispettivamente al n. 15 (notificato il 26 febbraio 2003 e depositato
il 5 marzo 2003), al n. 25 (notificato il 1° marzo 2003 e depositato
il 7 marzo 2003) e al n. 26 (notificato il 25 febbraio 2003 e depositato il 7
marzo 2003) del registro ricorsi del 2003, le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e
Veneto, nell’impugnare numerose disposizioni della legge 289/02 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria 2003), censurano, tra l’altro, alcuni commi dell’articolo 30
(Disposizioni varie per le regioni) e l’articolo 91 (Asili nido nei luoghi di
lavoro).
2. In particolare, la Regione Toscana ha impugnato l’articolo 30, comma 1, della
citata legge 289/02, il quale dispone che «al fine di avviare l’attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il
passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministero dell’Economia
e delle finanze, di concerto con il ministro per gli Affari regionali e con il
ministro per le Riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni
statali interessate e d’intesa con la Conferenza unificata (…), procede alla
ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non
localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo
unico da istituire presso il ministero dell’Economia e delle finanze».
La norma statale, inoltre, prevede che «i criteri di ripartizione del fondo sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per gli
Affari regionali e con il ministro per le Riforme istituzionali e la devoluzione
d’intesa con la Conferenza unificata (…)».
Secondo la Regione Toscana la norma
configurerebbe un sistema di finanziamento regionale in manifesto contrasto con
i principi di cui all’articolo 119 Costituzione, poiché quest’ultimo
riconoscerebbe alle Regioni autonomia finanziaria e di spesa non più dipendente
e limitata dalla legislazione statale in materia di finanza pubblica, ma
direttamente derivante dalle prescrizioni costituzionali.
La norma censurata si porrebbe inoltre in contrasto con il comma 3 dell’articolo
117 Costituzione, che include nelle materie di legislazione concorrente
l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario, riservando quindi allo Stato di fissare
“esclusivamente i principi fondamentali” della materia, mentre competerebbe alle
Regioni la legislazione e il coordinamento in relazione al sistema finanziario
regionale nei rapporti con quello statale e con quello locale.
3. La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità
costituzionale nei confronti dell’articolo 30, commi 1, 2, 5 e 15, della legge
289/02.
In riferimento al comma 1, la Regione motiva il rilievo di incostituzionalità
sul fatto che la disposizione in esame, lungi da esprimere un principio di
coordinamento, si limiterebbe semplicemente a rinviare l’attuazione
dell’articolo 119 Costituzione, con ciò rinviando a data indeterminata la
realizzazione di una vera autonomia finanziaria delle Regioni ed eliminando
quindi di fatto ogni possibilità che queste possano assumere autonomamente le
decisioni di spesa.
In riferimento al comma 2, la ricorrente sostiene che tale disposizione, nella
parte in cui prevede come debba essere regolamentato “il fondo di offerta
turistica” disciplinandone i criteri di riparto, interverrebbe in una materia di
competenza esclusiva regionale ai sensi del comma 4 dell’articolo 117
Costituzione, “senza che sia ravvisabile alcun principio giustificativo” per
questa intromissione del Legislatore nazionale.
A sua volta, il comma 5 risulterebbe illegittimo in quanto, «di fronte alla
delicata decisione circa la ripartizione tra le Regioni dell’importo con cui si
deve fare fronte alla perdita di gettito conseguente alla riduzione dell’accisa
sulla benzina», la disposizione prevede un coinvolgimento a livello solo
consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.
Infine, il comma 15, nel prevedere la nullità degli atti e dei contratti in
violazione del divieto di indebitamento per finanziare spese diverse da quelle
di investimento e la condanna ad una sanzione pecuniaria da parte della Corte
dei conti degli amministratori degli enti territoriali che vi ricorrano,
lederebbe le attribuzioni regionali, «in quanto la disciplina dettata non
rientra nell’ordinamento processuale, ma attiene ad un profilo sanzionatorio che
necessariamente inerisce (…) alla competenza sostanziale per cui la disciplina
dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa e contabile può essere
dettata dallo Stato solo per ciò che riguarda l’amministrazione dello Stato e
degli enti pubblici nazionali (articolo 117, comma 2, lettera g), e non certo
anche per l’amministrazione regionale».
4. La Regione Toscana, inoltre, ha impugnato l’articolo 91 della legge 289/02,
per violazione degli articoli 117 e 119 Costituzione.
La norma impugnata prevede l’istituzione di un «fondo di rotazione per il
finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi
di asilo nido e micro-nidi».
In particolare, la ricorrente ritiene che la disciplina degli asili nido rientri
nella materia dei servizi sociali e dunque appartenga alla potestà legislativa
residuale delle Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 4, Costituzione.
Sarebbe pertanto precluso allo Stato disciplinare la erogazione di finanziamenti
in una materia non rientrante tra le sue attribuzioni.
L’istituzione del fondo, inoltre, contrasterebbe anche con l’articolo 119
Costituzione, che non ammetterebbe la istituzione di fondi a destinazione
vincolata, potendo lo Stato solo trasferire le risorse finanziarie alle Regioni,
le quali sarebbero chiamate a «disciplinare, nell’ambito della normativa del
settore, anche la procedura di erogazione delle risorse stesse».
Anche la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’articolo 91 della legge 289/02,
censurando in particolare i commi 1, 2, 3 e 4, per violazione degli articoli
117, comma 4 e 6, 118, comma 2, e 119 Costituzione, «nella parte in cui
attribuiscono al Ministro, con norme di dettaglio, poteri normativi ed
amministrativi relativi al fondo», anziché limitarsi a disporne la ripartizione
tra le Regioni.
In subordine, la ricorrente censura l’articolo 91 nella parte in cui non prevede
che i poteri normativi previsti dai commi 3 e 4 siano esercitati previa intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, dal momento che «nelle materie regionali il
principio di leale collaborazione impone un coordinamento fra i soggetti
interessati».
La Regione Veneto ha impugnato il medesimo articolo 91 in relazione all’articolo
117 Costituzione, dal momento che gli asili nido, ritenuti facenti parte della
materia dell’assistenza e beneficenza già sotto la vigenza del precedente Titolo
V, costituirebbero oggetto di potestà legislativa residuale regionale. Ad
escludere la lamentata incostituzionalità non varrebbe il rilievo che l’articolo
91 prevederebbe finanziamenti aggiuntivi, dal momento che «essi si fondano –
allo stato delle cose – sulla compressione dell’autonomia finanziaria regionale
piuttosto che su una addizione coerente con una rigorosa lettura dell’articolo
119 Costituzione».
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato si è costituito in tutti i giudizi.
Con riguardo alle censure rivolte all’articolo 30, comma 1, la difesa dello
Stato evidenzia che tale disposizione non sarebbe in contrasto con i principi di
autonomia finanziaria e con le competenze regionali in tema di finanza e di
sistema tributario regionale, in quanto si tratterebbe di un principio di
coordinamento della finanza pubblica in un periodo transitorio e che non
inciderebbe negativamente sull’autonomia di entrata e di spesa delle singole
Regioni.
Per quanto concerne la censura relativa al comma 5, l’Avvocatura sostiene che
non vi sarebbe nessun principio dal quale dedurre che la ripartizione di
proventi compensativi debba avvenire previa intesa con la Conferenza permanente.
Infondata sarebbe poi la censura riferita al comma 15 dell’articolo 30, in
quanto la dichiarata nullità degli atti e dei contratti in violazione di tale
divieto non costituirebbe «altro che esplicitazione della conseguenza derivante
dalla violazione del precetto costituzionale», né la previsione di una sanzione
pecuniaria a carico degli amministratori determinerebbe una lesione delle
attribuzioni regionali.
Da ultimo, con riferimento alle censure mosse avverso l’articolo 91,
l’Avvocatura sostiene che il fondo per gli asili nido è alimentato con risorse
statali e la sua istituzione non pregiudicherebbe comunque le prerogative
regionali in materia di assistenza pubblica, prevedendo soltanto un intervento
di sostegno dello Stato che “si aggiunge alle iniziative regionali”. D’altra
parte, la dichiarazione di incostituzionalità della norma determinerebbe il
venir meno dello stanziamento e dunque un peggioramento della situazione
complessiva delle Regioni.
6. In prossimità della data fissata per l’udienza pubblica, la Regione Toscana
ha depositato una memoria illustrativa nella quale ribadisce le censure mosse –
tra l’altro – avverso l’articolo 30, comma 1 della legge 289/02, nella parte in
cui dispone la ricognizione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di
parte corrente non localizzati, attualmente attribuiti alle Regioni. In
particolare, la ricorrente richiama la recente giurisprudenza costituzionale
(sentenza 37/2004) nella quale è affermato il principio del divieto di
interventi normativi statali «peggiorativi dell’assetto delle relazioni
finanziarie fra i diversi livelli di governo attualmente in essere».
Inoltre, ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata non potrebbe
essere ricondotta nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica – materia
per la quale lo Stato ha potestà legislativa concorrente – dal momento che essa
non porrebbe principi fondamentali della materia, contenendo viceversa norme di
dettaglio autoapplicative, incidenti sulla autonomia finanziaria regionale.
Con riferimento alle censure concernenti l’articolo 91, la Regione Toscana
sostiene che esse troverebbero conferma nella sentenza 370/03 di questa Corte,
concernente proprio gli asili nido, la quale ha affermato in primo luogo che gli
asili nido rientrerebbero nell’ambito della materia dell’istruzione e della
tutela del lavoro, affidate alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, ed
in secondo luogo che la configurazione di un fondo settoriale di finanziamento
gestito dallo Stato viola in modo palese l’autonomia finanziaria di entrata e di
spesa delle Regioni e degli enti locali. Di qui la conferma della illegittimità
costituzionale del fondo di rotazione previsto dalla norma impugnata.
7. Anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria in prossimità
dell’udienza. Quanto alle censure concernenti l’articolo 30, comma 1, la
ricorrente sostiene che tale disposizione farebbe “sistema” con gli articoli 2 e
3 della medesima legge, anch’essi oggetto di impugnazione. Il comma 1
dell’articolo 30, infatti, conterrebbe disposizioni volte a rinviare
l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 119 Costituzione,
mentre i menzionati articoli 2 e 3 eliminerebbero del tutto l’autonomia
impositiva delle Regioni. Il quadro – anche alla luce del comma 15 dell’articolo
30, che prevede sanzioni per la violazione del divieto di fare ricorso
all’indebitamento per spese differenti da quelle di investimento – sarebbe di
estremo sfavore per le autonomie regionali. Inoltre, la considerazione delle
ulteriori disposizioni del medesimo articolo 30 impugnate, ossia i commi 2 e 3,
induce la ricorrente a ritenere che al quadro sommariamente descritto si
aggiungerebbe un ulteriore aspetto fortemente lesivo delle prerogative
costituzionali delle Regioni, ossia la “deroga” alle “garanzie di cooperazione
istituzionale”, che sarebbero invece “proprie del federalismo fiscale”.
In relazione alla impugnazione dell’articolo 91, invece, la Regione osserva che
la fondatezza delle proprie ragioni sarebbe provata dalla sentenza 370/03 di
questa Corte, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di
un analogo fondo con vincolo di destinazione. Alla disposizione annullata in
quella sede – nota la memoria – la disciplina attualmente in contestazione si
richiama espressamente.
L’unica differenza rispetto al caso deciso dalla Corte con la menzionata
sentenza sarebbe la circostanza secondo la quale il precedente fondo era
destinato ad essere ripartito tra le Regioni, mentre quello istituito
dall’articolo 91 dovrebbe essere distribuito direttamente ai privati che abbiano
diritto a beneficiarne: tale differenza, tuttavia, non varrebbe ad evitare la
violazione dell’articolo 119 Costituzione, dal momento che «il fatto stesso di
non trasferire alle Regioni i fondi per l’esercizio delle funzioni» violerebbe
la richiamata disposizione costituzionale. Peraltro, ad essere violato sarebbe
anche l’articolo 117, comma 3, Costituzione, dal momento che – come già
riconosciuto dalla citata sentenza n. 370 del 2003 – le disposizioni de
quibus ricadrebbero nell’ambito di una materia affidata alla legislazione
concorrente, non potendo certo qualificarsi come “principi fondamentali”, e non
essendo del resto giustificabili in nome di esigenze unitarie o della necessità
di “sostenere la competitività del sistema economico”.
Da ultimo, la ricorrente richiama, in relazione alla illegittimità delle norme
dell’articolo 91 che prevedono la adozione di atti “sostanzialmente”
regolamentari in materie differenti da quelle di cui al comma 2 dell’articolo
117 Costituzione, la necessità di far ricorso al criterio “sostanziale” per
determinare la natura normativa o non normativa degli atti in questione, che
sarebbe stata affermata dalla Corte con le sentenze n. 13 del 2004 e n. 88 del
2003.
8. Anche la Regione Veneto, in prossimità dell’udienza, ha depositato una
memoria, peraltro senza svolgere alcuna ulteriore argomentazione a sostegno
delle censure rivolte alle disposizioni qui considerate.
9. L’Avvocatura dello Stato ha depositato una ulteriore memoria difensiva nel
giudizio instaurato dal ricorso della Regione Toscana.
In relazione alle censure rivolte nei confronti del comma 1 dell’articolo 30, la
difesa statale osserva come da questa disposizione non potrebbero in ogni caso
derivare conseguenze dannose a carico delle prerogative costituzionali delle
Regioni. L’articolo 30, comma 1, infatti, prevedendo la ricognizione di tutti i
trasferimenti di parte corrente non localizzati operati dallo Stato alle Regioni
e la loro confluenza in un fondo unico da ripartire poi tra queste ultime con
criteri stabiliti d’intesa con la Conferenza unificata, costituirebbe un passo
verso la piena attuazione del federalismo fiscale previsto dall’articolo 119
Costituzione. Rispetto al sistema “a regime”, dunque, la disposizione impugnata
non predisporrebbe nient’altro che una disciplina transitoria.
In relazione alle doglianze svolte nei confronti dell’articolo 91, la difesa
erariale ritiene invece che le differenze sussistenti tra la disciplina oggetto
del giudizio e quella caducata per effetto della sentenza 370/03 varrebbero a
sottrarre la prima dalle censure di incostituzionalità. In particolare, quanto
alla lamentata violazione dell’articolo 119 Costituzione, la circostanza che il
fondo di rotazione contemplato dalla disposizione impugnata debba essere
ripartito direttamente tra i datori di lavoro che organizzino all’interno dei
luoghi di lavoro servizi di asili nido, senza transitare dalle Regioni,
renderebbe l’articolo 91 del tutto indifferente per l’autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, la quale non verrebbe in alcun modo incisa. Né del resto
potrebbe dirsi violato l’articolo 117, comma 3, Costituzione, nella parte in cui
assegna alla competenza concorrente di Stato e Regioni le materie
dell’istruzione e della sicurezza del lavoro: infatti, le disposizioni oggetto
del giudizio, pur rientrando in tali ambiti, non comprimerebbero in alcun modo
le competenze regionali, dal momento che si limiterebbero ad introdurre un
beneficio a favore di soggetti privati «indipendentemente dagli (ed in chiave
solo aggiuntiva rispetto agli) interventi (…) disposti secondo le proprie scelte
dal Legislatore regionale». Inoltre – osserva l’Avvocatura – la norma statale si
collegherebbe comunque a materie per le quali residua una competenza del
Legislatore statale.
Infine, infondate sarebbero anche le censure rivolte avverso la previsione del
potere, da parte del Ministro del lavoro, di fissare con decreti non
regolamentari i criteri per la concessione dei finanziamenti, poiché,
«trattandosi (…) di sovvenzioni erogate direttamente allo Stato su propri fondi
a soggetti privati», non si inciderebbe nella competenza costituzionalmente
garantita delle Regioni.
10. L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria anche in relazione al
giudizio instaurato dal ricorso della Regione Emilia-Romagna.
Quanto al comma 1 dell’articolo 30, la difesa erariale propone considerazioni
analoghe a quelle svolte in riferimento al ricorso della Regione Toscana e sopra
richiamate.
In relazione alle censure rivolte nei confronti del comma 2 dell’articolo 30,
l’Avvocatura ricorda come l’articolo 6 della legge 135/01 (Riforma della
legislazione nazionale del turismo), abbia previsto l’istituzione presso il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di un apposito fondo
di cofinanziamento, alimentato da risorse statali, volto “al fine di migliorare
la qualità dell’offerta turistica”. Di tale fondo, il 70 per cento viene
ripartito tra le Regioni e le Province autonome ai sensi del comma 2, in base a
criteri stabiliti con decreto ministeriale previa intesa con la Conferenza
unificata. Quanto al restante 30 per cento, la disposizione impugnata (articolo
30, comma 2) stabilisce che, in luogo della procedura originariamente
contemplata – basata su una graduatoria predisposta dal Ministero in relazione
ad appositi bandi annuali di concorso e sulla scorta di piani di intervento
finalizzati presentati dagli stessi enti “con impegni di spesa, coperti con
fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista” –, si proceda
con le medesime modalità del restante 70 per cento.
La difesa erariale evidenzia come la disciplina impugnata determini la
attribuzione di risorse, prima vincolate all’impegno di spesa per almeno il 50
per cento con fondi degli enti destinatari, assoggettate solo ad un vincolo
generico per la loro utilizzazione, quale quello della destinazione al fine del
«miglioramento della qualità dell’offerta turistica, ivi compresa la promozione
e lo sviluppo dei sistemi turistici locali».
Infine, per il principio di continuità dell’ordinamento, si dovrebbe escludere
che «la intera normativa del 2001 istitutiva del predetto fondo di
cofinanziamento sia divenuta di per sé incompatibile con il nuovo assetto
costituzionale». In base a tali argomenti, la proposta censura di legittimità
costituzionale sarebbe da respingere.
Anche le censure rivolte avverso il comma 5 dell’articolo 30 sarebbero, secondo
la difesa erariale, infondate. Ciò in quanto l’operazione cui è chiamato il
decreto ministeriale previsto da tale disposizione sarebbe meramente
“tecnico-contabile”, estranea ad ogni valutazione di carattere politico e
discrezionale. In conseguenza, sarebbe da ritenere senz’altro sufficiente lo
strumento collaborativo del parere e comunque sarebbero da considerare fatte
salve le iniziative delle singole Regioni che si ritenessero in concreto lese
dal provvedimento in questione.
Quanto al comma 15 dell’articolo 30, anch’esso oggetto di impugnazione da parte
della Regione Emilia-Romagna, l’Avvocatura ritiene che la nullità degli atti e
dei contratti degli enti territoriali posti in essere in violazione del precetto
costituzionale che vieta di far ricorso all’indebitamento per spese diverse da
quelle di investimento costituirebbe nient’altro che “piana attuazione” del
comma 6 dell’articolo 119 Costituzione.
D’altra parte, osserva la difesa erariale, non si comprenderebbe «quale potrebbe
essere al proposito il fondamento costituzionale della rivendicata potestà
legislativa regionale, nulla avendo a che fare siffatta disciplina con
l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa della Regione e degli enti
locali».
La ulteriore conseguenza prevista dalla disposizione impugnata in caso di
violazione del detto divieto – consistente nella comminatoria di una sanzione
pecuniaria a carico degli amministratori inadempienti – non determinerebbe in
alcun modo una violazione dell’invocato parametro costituzionale. Tale sanzione
(che comunque, secondo l’Avvocatura, non andrebbe confusa con la eventuale
responsabilità amministrativa o contabile delle medesime persone fisiche),
costituirebbe, infatti, la “enunciazione di un principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica”.
L’Avvocatura dello Stato, da ultimo, espone alcuni rilievi in relazione alle
censure proposte avverso l’articolo 91 della legge 289/02 del tutto analoghi a
quelli, già richiamati, contenuti nella memoria depositata nel giudizio
introdotto dal ricorso della Regione Toscana.
11. L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria anche nel giudizio
introdotto dal ricorso della Regione Veneto.
In tale memoria sono contenute alcune argomentazioni difensive – in parte
differenti rispetto a quelle già esposte – riguardanti la pretesa compatibilità
costituzionale dell’articolo 91 della legge 289/02.
In particolare, si sostiene che la predisposizione di asili nido rientrerebbe
nella politica aziendale del lavoro, rendendo “più appetibile” il posto di
lavoro, di modo che non si verterebbe nell’ambito della “istruzione pubblica”
(pur essendo presente un fine di istruzione), bensì in quello “di un servizio
reso prevalentemente a tutela dei lavoratori giovani”; l’intervento dello Stato,
esteso a tutto il territorio nazionale, sarebbe in grado di assicurare la
uniformità del mercato del lavoro mediante la omogeneità dei criteri utilizzati
e la circostanza della unicità degli uffici che vi provvedono; ciò – evitando le
distorsioni derivanti da “discipline sbilanciate” delle singole Regioni –
perseguirebbe l’obiettivo di tutelare la concorrenza; la disciplina in esame,
inoltre, sarebbe volta “non solo alla determinazione, ma soprattutto alla
realizzazione” dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali; tali obiettivi non potrebbero essere perseguiti
efficacemente se non da parte dello Stato, per esigenze di unitarietà e questo
evidenzierebbe, ai sensi dell’articolo 118 Costituzione, il titolo
dell’intervento, anche legislativo, dello Stato; la difesa erariale, in sintesi,
ritiene che l’intervento contemplato dalle disposizioni impugnate rientrerebbe
tra le “iniziative di ordine macroeconomico” che non potrebbero essere che di
competenza statale.
Considerato in
diritto
1. Le Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, nell’impugnare numerose disposizioni della
legge 289/02 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge finanziaria 2003), hanno censurato, tra l’altro, i commi 1,
2, 5 e 15 dell’articolo 30 (Disposizioni varie per le Regioni) e l’articolo 91
(Asili nido nei luoghi di lavoro) di tale legge.
In particolare, le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno impugnato il comma 1
dell’articolo 30 della legge 289/02, in quanto la previsione di un procedimento
di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, di una loro
successiva confluenza in un fondo unico, nonché della determinazione di criteri
di riparto ad opera di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
urterebbe esplicitamente con quanto previsto nell’articolo 119 Costituzione e
comunque eccederebbe i poteri legislativi statali in relazione alla
determinazione dei principi fondamentali in tema di “armonizzazione dei bilanci
pubblici” e di “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 2 dell’articolo 30 della legge
289/02, che disciplina e prevede i criteri di riparto da parte di organi statali
del “fondo di offerta turistica”, poiché questa disciplina sarebbe in contrasto
con gli articoli 117 e 119 Costituzione, intervenendo in una materia
riconducibile al comma 4 dell’articolo 117 Costituzione.
Sempre la Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 5 dell’articolo 30 della
legge 289/02, che disciplina la ripartizione fra le Regioni dell’importo,
determinato per legge, corrispondente alla perdita del gettito corrispondente
alla riduzione dell’accisa sulla benzina, poiché in relazione agli atti
governativi di riparto si prevede un coinvolgimento soltanto a livello
consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.
La Regione Emilia-Romagna, infine, ha impugnato il comma 15 dell’articolo 30
della legge 289/02, che prevede la nullità degli atti e dei contratti in
violazione del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese
diverse da quelle di investimento, nonché la eventuale irrogazione di sanzioni
pecuniarie a carico degli amministratori che abbiano assunto le relative
delibere, in quanto questa disciplina non troverebbe legittimazione
nell’articolo 117 Costituzione ed anzi derogherebbe alla potestà legislativa
regionale di tipo residuale in tema di ordinamento del proprio personale.
Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto hanno impugnato anche l’articolo 91
della legge 289/02, che prevede e disciplina, come fondo ministeriale, un fondo
di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di
asilo nido o micro-nidi; i rilievi di costituzionalità muovono dall’affermazione
che la materia degli asili nido sarebbe estranea a quelle di competenza statale
ai sensi dell’articolo 117 Costituzione e che comunque il fondo in parola
costituirebbe un fondo settoriale, escluso dall’articolo 119 Costituzione.
Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di costituzionalità indicate
debbono essere trattate separatamente dalle altre, sollevate con i medesimi
ricorsi, oggetto di distinte decisioni.
Considerata la sostanziale analogia delle questioni di costituzionalità relative
agli articoli 30 e 91 della legge 289/02, i giudizi promossi dai tre ricorsi,
per questa parte, possono essere riuniti per essere decisi con un’unica
sentenza.
2. Le questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti relativamente al comma 1
dell’articolo 30 della legge 289/02 non sono fondate.
Questa disposizione, infatti, appare esplicitamente finalizzata a disciplinare –
in via del tutto transitoria – i trasferimenti erariali di parte corrente alla
finanza delle Regioni, peraltro a condizione che si manifesti una convergenza
fra gli organi governativi e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
D.Lgs 281/97 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali), sia sull’esito dell’opera di ricognizione di questi fondi
che sui criteri di riparto fra le Regioni dei fondi confluiti nell’apposito
fondo unico.
Come questa Corte ha già rilevato, il processo di attuazione dell’articolo 119
Costituzione esige necessariamente l’intervento del Legislatore statale che, «al
fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i
principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le
grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti
entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato,
Regioni ed enti locali» (sentenza 37/2004). Questa attuazione appare tuttora
lontana e sintomo evidente di ciò sono – tra l’altro – i rinvii del termine dei
lavori dell’apposita Alta Commissione di studio, da ultimo spostati al 30
settembre 2005 (cfr. articolo 1quinquies della legge 257/04 di
conversione del Dl 220/04 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale
del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa),
di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese
danneggiate da eventi alluvionali”).
In questa situazione transitoria è consentita l’adozione da parte dello Stato di
discipline parzialmente modificative, purché evidentemente non peggiorative
della situazione preesistente o contraddittorie rispetto alle caratteristiche
essenziali dell’autonomia finanziaria regionale configurata nel nuovo Titolo V
della Costituzione (sentenze 37 e 241/04).
Da questo punto di vista, la disposizione oggetto del presente giudizio appare
finalizzata ad introdurre in via transitoria una parziale razionalizzazione di
alcuni tipi di trasferimenti erariali alle Regioni, inoltre con la previsione di
un necessario consenso della Conferenza unificata sulle eventuali determinazioni
governative (peraltro finora – a quanto risulta – mai intervenute neppure per
ciò che concerne la fase della ricognizione).
Né si tratta – come asserito dalle ricorrenti – di un improprio esercizio da
parte statale del potere legislativo in tema di “armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, dal
momento che, invece, si tratta di una disciplina transitoria in vista
dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
3. La questione sollevata in relazione al comma 2 dell’articolo 30 della legge
289/02 non è fondata.
Questa disposizione, infatti, non si pone in contrasto con l’articolo 119
Costituzione, in quanto modifica l’utilizzazione di parte del fondo di cui
all’articolo 6 della legge 135/01 (Riforma della legislazione statale del
turismo) e non prevede nuove finalità per tale fondo. Infatti, come nota
esattamente l’Avvocatura generale dello Stato, questa disposizione si limita a
modificare – in termini non peggiorativi per l’autonomia finanziaria regionale,
quale disciplinata in attesa dell’attuazione dell’articolo 119 Costituzione – le
modalità di riparto del 30 per cento del fondo già previsto dall’articolo 6
della legge 135/01 (quota la cui distribuzione era originariamente lasciata alla
valutazione discrezionale delle richieste regionali da parte del Ministero
sentita la Conferenza unificata) rendendole omogenee e a quanto previsto per la
residua parte del “fondo per il cofinanziamento dell’offerta turistica”, e
quindi rinviando ad un decreto ministeriale, “previa intesa in sede di
Conferenza unificata”, la determinazione dei criteri e delle modalità della sua
ripartizione fra le Regioni e le Province autonome.
4. In relazione alla questione di costituzionalità del comma 5 dell’articolo 30
della legge 289/02, va dichiarata la cessazione della materia del contendere,
dal momento che l’attuazione di questa disposizione (censurata in riferimento al
ruolo meramente consultivo attribuito alla Conferenza Stato-Regioni ai fini del
riparto della somma) si è esaurita mediante l’adozione di due decreti
ministeriali adottati con il parere unanime favorevole dei rappresentanti delle
Regioni: il Dm 19 giugno 2003 (Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario
del finanziamento di euro 342.583.000 previsto dalla legge 289/02, Legge
finanziaria 2003, per la copertura della perdita di gettito realizzata per
l’anno 2001 in conseguenza della riduzione dell’accisa sulla benzina non
compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche) e il Dm 18 giugno
2004 (Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di euro
342.583.000 previsto dalla legge 289/02, legge finanziaria 2003, per la
copertura della perdita di gettito realizzata per l’anno 2002 in conseguenza
della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito
delle tasse automobilistiche).
5. La questione sollevata in relazione al comma 15 dell’articolo 30 della legge
289/02 non è fondata.
La previsione della nullità degli atti e dei contratti posti in essere in
violazione del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese
diverse da quello di investimento, di cui all’ultimo comma dell’articolo 119
Costituzione, e della possibile condanna, da parte della Corte dei conti, ad una
sanzione pecuniaria (rapportata all’indennità di carica) per gli amministratori
degli enti territoriali che vi ricorrano, non inerisce, come sostiene la
ricorrente, alla materia della disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione
amministrativa e contabile delle Regioni e degli enti locali, ma trova il suo
fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al comma 6
dell’articolo 119 Costituzione, dal momento che configura esclusivamente alcune
sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella
disposizione costituzionale.
6. Le censure rivolte avverso l’intero articolo 91 della legge 289/02 si fondano
sull’assunto della illegittimità costituzionale sia di un intervento legislativo
dello Stato in tema di asili nido – e cioè in una materia di competenza
residuale delle Regioni o concorrente – sia della creazione di un fondo statale
di finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei
luoghi di lavoro, in quanto tali previsioni contrasterebbero con gli articoli
117 e 119 Costituzione.
Tali rilievi, peraltro, non sono riferibili al comma 6 dell’articolo 91, che
contiene semplicemente una interpretazione autentica del comma 6 dell’articolo
70 della legge 448/01 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, -Legge finanziaria 2002). Tale disposizione prevede la
deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di
lavoro ed è già stata considerata da questa Corte come concernente profili
irrilevanti rispetto alle contestazioni regionali relative alla tutela della
potestà normativa delle Regioni (cfr. sentenza 370/03, punto 8 del Considerato
in diritto).
Devono pertanto considerarsi inammissibili, in quanto non sorrette da alcuna
specifica argomentazione, le censure di costituzionalità sollevate in relazione
al comma 6 dell’articolo 91 della legge 289/02.
7. La questione di costituzionalità sollevata in relazione ai primi cinque commi
dell’articolo 91 della legge 289/02 è fondata.
Questa Corte, con la richiamata sentenza 370/03, ha negato che la disciplina
degli asili nido possa essere ricondotta alle materie di competenza residuale
delle Regioni ai sensi del comma 4 dell’articolo 117 Costituzione, ma ha
piuttosto ritenuto – sulla base di una ricostruzione dell’evoluzione normativa
del settore – «che, utilizzando un criterio di prevalenza, la relativa
disciplina non possa che ricadere nell’ambito della materia dell’istruzione (sia
pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché per alcuni profili
nella materia della tutela del lavoro, che l’articolo 117, comma 3, della
Costituzione, affida alla potestà legislativa concorrente». In questi ambiti il
Legislatore statale può determinare soltanto i principi fondamentali della
materia e non dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva, quale quella
contenuta nei primi cinque commi dell’articolo 91 della legge 289/02, mediante
la quale organi statali provvedono ad agevolare la realizzazione di asili-nido
nei luoghi di lavoro.
Né si possono condividere le tesi dell’Avvocatura generale dello Stato secondo
le quali l’articolo 91 della legge 289/02 sarebbe riconducibile all’esercizio di
alcuni poteri legislativi di esclusiva competenza statale, di cui al comma 2
dell’articolo 117 Costituzione.
In particolare, appare immotivata l’opinione che ci si trovi dinanzi ad una
“iniziativa di ordine macroeconomico”, incidente in molteplici settori
produttivi, che potrebbe alterare i fattori concorrenziali ove non fosse
disciplinata da una normazione statale; è, al contrario, evidente che si tratta
di iniziativa estranea all’ambito degli interventi riguardanti il mercato, senza
dire della limitatezza dei mezzi economici impegnati rispetto all’estrema
vastità dei settori aziendali interessati, della volontarietà delle iniziative
da parte degli imprenditori di creazione degli asili nido aziendali, della
stessa diversità delle situazioni di necessità nelle diverse aree territoriali a
causa delle realizzazioni da parte degli enti locali di asili nido anche a
servizio dei genitori che lavorano.
Comunque, anche ove si fosse dinanzi ad interventi incidenti sulle attività
produttive, questa Corte, a proposito della competenza esclusiva statale in tema
di tutela della concorrenza, di cui al comma 2 dell’articolo 117 Costituzione,
ha chiarito nella sentenza 14/2004 che spetta allo Stato la competenza ad
adottare provvedimenti idonei “ad incidere sull’equilibrio economico generale”,
mentre appartengono «alla competenza legislativa concorrente o residuale delle
Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali
comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle
cose fra le Regioni e da non limitare l’esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale (articolo 120, comma 1, Costituzione)».
Inoltre, è del tutto estranea al comma 2 dell’articolo 117 Costituzione la
trasformazione, ipotizzata dall’Avvocatura generale, del potere statale di
predeterminazione normativa dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali in questa particolare materia in una loro diretta
“realizzazione” da parte dello Stato, a correzione di ipotetiche “discipline
sbilanciate” poste in essere dalle singole Regioni. Ai sensi del nuovo Titolo V
della seconda parte della Costituzione, lo Stato dispone di altri strumenti per
garantire un uso corretto dei poteri regionali: a tal fine rilevano, in
particolare, proprio la eventuale predeterminazione normativa da parte dello
Stato dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, nonché l’attribuzione al Governo, ai sensi del comma 2 dell’articolo
120 Costituzione, del potere di intervenire in via sostitutiva pure a “tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali”.
Del pari non convincenti appaiono le argomentazioni dell’Avvocatura generale
relativamente al fatto che un fondo come quello di cui all’articolo 91 non
violerebbe l’articolo 119 Costituzione, poiché sarebbe aggiuntivo rispetto alla
finanza regionale e comunque sarebbe destinato ad essere ripartito fra soggetti
privati «indipendentemente dagli (ed in chiave solo aggiuntiva rispetto agli)
interventi (…) disposti secondo le proprie scelte dal Legislatore regionale»:
anzitutto, la definizione dell’ampiezza della finanza regionale, in conformità
al nuovo Titolo V, deve essere ancora operata, ma dovrà necessariamente
riferirsi alla effettiva capacità delle Regioni di “finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite” (articolo 119, comma 4, Costituzione). In
questa valutazione occorrerà considerare che le funzioni attribuite alle Regioni
ricomprendono pure la possibile erogazione di contributi finanziari a soggetti
privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le
politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi
economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità
per la loro erogazione.
D’altra parte, il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui
all’articolo 117 Costituzione, vieta comunque che in una materia di competenza
legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari
statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a
riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal
sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.
PQM
La
Corte costituzionale riservata ogni decisione sulle restanti questioni di
legittimità costituzionale della legge 289/02 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003),
sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto con i ricorsi indicati
in epigrafe;
riuniti i giudizi relativi agli articoli 30 e 91 della legge 289/02;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
della legge 289/02;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 30, comma 5, della legge 289/02,
sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo
30, comma 1, della legge 289/02, sollevata dalle Regioni Toscana ed
Emilia-Romagna, per violazione degli articoli 117, comma 3, e 119 della
Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo
30, comma 2, della legge 289/02, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per
violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato
in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo
30, comma 15, della legge 289/02, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per
violazione dell’articolo 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in
epigrafe.
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Salerno, 26 ottobre 2004 |
IL SOSTITUTO PROCURATORE |
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Dott. Francesco Verdoliva |